Il Giudice, letta l'istanza avanzata dalla  difesa  dell'imputato
Rosini Roberto, Avv. Gudo Fabbretti del foro di Trieste; 
    esaminati gli atti e sentito il parere del PM; 
    rilevato che all'imputato  e'  ascritto  il  reato  di  cui  art.
10-bis, d.lgs. n. 74/2000, 'perche', in  qualita'  di  rappresentante
legale del "Laboratorio regionale di economia  della  distribuzione",
in liquidazione, per  il  periodo  d'imposta  2007  non  versava  nei
termini previsti per la  presentazione  della  dichiarazione  annuale
mod. 770 ritenute per un importo complessivo di  E.  100.385,00'  (in
Trieste, 10 luglio 2008); 
    rilevato che con riferimento a tale reato la difesa ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale della norma di cui  all'art.
10-bis d.lgs. n. 74/2000, per contrasto con  l'art.  3  Cost.,  nella
parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17  settembre
2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate, dovute  in
base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non  superiori,
per ciascun periodo d'imposta, ad  €  103.291.48  (in  analogia  alla
declaratoria della Corte Costituzionale  sull'art.  10-ter,  d.  lgs.
74/2000); 
    considerato che la questione proposta e' rilevante  nel  processo
in corso, non potendo procedersi  alla  decisione  nel  merito  dello
stesso  prima  della  risoluzione  della  stessa.  atteso  che  -  in
considerazione della data del commesso reato  -  l'imputato  andrebbe
assolto ove la norma fosse dichiarata incostituzionale; 
    ritenuto che la questione non e' manifestamente infondata, per le
seguenti ragioni: 
        a) l'art. 10-ter, d.lgs.  n.  74/2000,  e'  stato  dichiarato
parzialmente incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale
n. 80 del 2014, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in  cui
prevede  per  l'omesso  versamento  di  IVA,  dovuta  in  base   alla
dichiarazione annuale, una soglia di punibilita' inferiore  a  quelle
stabilite per la dichiarazione infedele e l'omessa  dichiarazione  ex
artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima  delle  modifiche
introdotte con d.l. n. 138/2011 (rispettivamente €  103.291,38  ed  €
77.468,53),  riscontrandosi  in  essa  un   trattamento   penalistico
deteriore a fronte di comportamenti di evasione tributaria  di  fatto
meno insidiosi e lesivi degli interessi del fisco, oggetto di  tutela
delle norme in questione (la Corte  ha  osservato,  fra  l'altro,  un
'difetto di coordinamento' tra la soglia di punibilita' del reato  di
cui all'art. 10-ter e quelle relative ai reati di cui agli artt. 4  e
5, d. lgs. cit. (prima delle modifiche  legislative  intervenute  nel
settembre 2011), 'foriero di sperequazioni sanzionatorie che, per  la
loro  manifesta  irragionevolezza,  rendono  censurabile  l'esercizio
della discrezionalita' pure spettante al legislatore  in  materia  di
configurazione delle fattispecie astratte di reato'); 
        b) i principi, esposti dalla Corte costituzionale  con  detta
sentenza sono, a parere di questo  giudice,  applicabili  anche  alla
fattispecie di cui all'art 10-bis, d. lgs.  74/2000,  trattandosi  di
norma del tutto analoga a quella di cui all'art. 10-ter, sia sotto il
profilo formale che sotto quello sostanziale;  in  entrambi  i  casi,
invero, il debitore nei confronti del fisco omette il versamento  del
dovuto entro la scadenza di legge, dopo aver riconosciuto  di  essere
debitore attraverso la dichiarazione annuale; 
        c) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite  ha  affermato  che
'la fattispecie di cui all'art. 10 ter e'  modellata  esattamente  su
quella di cui all'art. 10 bis prevedendo la stessa  pena,  la  stessa
soglia di punibilita' e un momento consumativo del reato collegato ad
un termine di adempimento ben determinato" e quindi il  comportamento
del soggetto che  non  versa  l'IVA  e'  del  tutto  "assimilato  dal
legislatore, sotto il profilo sanzionatorio, a quello  del  sostituto
d'imposta che non versa le ritenute risultanti  dalla  certificazione
rilasciata ai  sostituiti'  (Cass.  pen.,  Sez.  Un.,  28.3.2013,  n.
37424). 
        d) l'art. 10-ter non prevede  in  modo  esplicito  la  misura
delle sanzioni ne' la soglia di punibilita' del reato, facendo rinvio
alla 'disposizione di cui all'art. 10-bis' e ai 'limiti ivi previsti'
,   mutuando   quindi   dall'articolo    precedente    l'impostazione
sanzionatoria; 
        e) non si ravvisano diversi elementi delle  due  fattispecie,
tali da giustificarne un diverso trattamento sotto profilo  specifico
della soglia di punibilita', con conseguente violazione  dell'art.  3
Cost., sia con riferimento alle soglie di punibilita' previste  dagli
artt. 4 e 5 del medesimo  decreto  legislativo  prima  della  riforma
introdotta con d.l. n. 138/2011, sia con riferimento a quelle di  cui
all'art 10-ter d. lgs. cit. per  effetto  della  richiamata  sentenza
della Corte costituzionale n. 80/2014;