Il Giudice, letta l'istanza avanzata dalla difesa dell'imputato Rosini Roberto, Avv. Gudo Fabbretti del foro di Trieste; esaminati gli atti e sentito il parere del PM; rilevato che all'imputato e' ascritto il reato di cui art. 10-bis, d.lgs. n. 74/2000, 'perche', in qualita' di rappresentante legale del "Laboratorio regionale di economia della distribuzione", in liquidazione, per il periodo d'imposta 2007 non versava nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale mod. 770 ritenute per un importo complessivo di E. 100.385,00' (in Trieste, 10 luglio 2008); rilevato che con riferimento a tale reato la difesa ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291.48 (in analogia alla declaratoria della Corte Costituzionale sull'art. 10-ter, d. lgs. 74/2000); considerato che la questione proposta e' rilevante nel processo in corso, non potendo procedersi alla decisione nel merito dello stesso prima della risoluzione della stessa. atteso che - in considerazione della data del commesso reato - l'imputato andrebbe assolto ove la norma fosse dichiarata incostituzionale; ritenuto che la questione non e' manifestamente infondata, per le seguenti ragioni: a) l'art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000, e' stato dichiarato parzialmente incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2014, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per l'omesso versamento di IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, una soglia di punibilita' inferiore a quelle stabilite per la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione ex artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche introdotte con d.l. n. 138/2011 (rispettivamente € 103.291,38 ed € 77.468,53), riscontrandosi in essa un trattamento penalistico deteriore a fronte di comportamenti di evasione tributaria di fatto meno insidiosi e lesivi degli interessi del fisco, oggetto di tutela delle norme in questione (la Corte ha osservato, fra l'altro, un 'difetto di coordinamento' tra la soglia di punibilita' del reato di cui all'art. 10-ter e quelle relative ai reati di cui agli artt. 4 e 5, d. lgs. cit. (prima delle modifiche legislative intervenute nel settembre 2011), 'foriero di sperequazioni sanzionatorie che, per la loro manifesta irragionevolezza, rendono censurabile l'esercizio della discrezionalita' pure spettante al legislatore in materia di configurazione delle fattispecie astratte di reato'); b) i principi, esposti dalla Corte costituzionale con detta sentenza sono, a parere di questo giudice, applicabili anche alla fattispecie di cui all'art 10-bis, d. lgs. 74/2000, trattandosi di norma del tutto analoga a quella di cui all'art. 10-ter, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale; in entrambi i casi, invero, il debitore nei confronti del fisco omette il versamento del dovuto entro la scadenza di legge, dopo aver riconosciuto di essere debitore attraverso la dichiarazione annuale; c) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che 'la fattispecie di cui all'art. 10 ter e' modellata esattamente su quella di cui all'art. 10 bis prevedendo la stessa pena, la stessa soglia di punibilita' e un momento consumativo del reato collegato ad un termine di adempimento ben determinato" e quindi il comportamento del soggetto che non versa l'IVA e' del tutto "assimilato dal legislatore, sotto il profilo sanzionatorio, a quello del sostituto d'imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti' (Cass. pen., Sez. Un., 28.3.2013, n. 37424). d) l'art. 10-ter non prevede in modo esplicito la misura delle sanzioni ne' la soglia di punibilita' del reato, facendo rinvio alla 'disposizione di cui all'art. 10-bis' e ai 'limiti ivi previsti' , mutuando quindi dall'articolo precedente l'impostazione sanzionatoria; e) non si ravvisano diversi elementi delle due fattispecie, tali da giustificarne un diverso trattamento sotto profilo specifico della soglia di punibilita', con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., sia con riferimento alle soglie di punibilita' previste dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo prima della riforma introdotta con d.l. n. 138/2011, sia con riferimento a quelle di cui all'art 10-ter d. lgs. cit. per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 80/2014;